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Comunicati Ufficiali

by COGT

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

I provvedimenti disciplinari sono affissi all’albo il mercoledì dopo le ore 20.00.
Gli effetti delle decisioni decorrono dal giorno successivo.

CU 22 del 17/04/2024 1DF, 1DM, 2DF, SGF, SGM
CU 21 del 10/04/2024 1DF, 1DM, 2DF, SGF, SGM
CU 20 del 03/04/2024 1DF, 1DM, 2DF, SGF, SGM
CU 19 del 20/03/2024 1DF, 1DM, 2DF, SGF, SGM
CU 18 del 13/03/2024 1DF, 1DM, 2DF, SGF, SGM
CU 17 del 06/03/2024 1DF, 1DM, 2DF, SGF, SGM
CU 16 del 28/02/2024 1DF, 1DM, 2DF, SGF, SGM
CU 15 del 21/02/2024 1DF, 1DM, 2DF, SGF, SGM
CU 14 del 14/02/2024 1DF, 1DM, 2DF, SGF, SGM
CU 13 del 07/02/2024 1DF, 1DM, 2DF, SGF, SGM
CU 12 del 31/01/2024 1DF, 1DM, 2DF, SGF, SGM
CU 11 del 24/01/2024 1DF, 1DM, 2DF, SGF, SGM
CU 10 del 17/01/2024 1DF, 1DM, 2DF, SGF, SGM
CU 09 del 03/01/2024 1DF, 1DM, SGF, SGM
CU 08 del 13/12/2023 1DF, 1DM, SGF, SGM
CU 07 del 06/12/2023 1DF, 1DM, SGF, SGM
CU 06 del 29/11/2023 1DF, 1DM, SGF, SGM
CU 05 del 22/11/2023 1DF, 1DM, SGF, SGM
CU 04 del 15/11/2023 1DF, 1DM, SGF, SGM
CU 03 del 8/11/2023 1DF, 1DM, SGF, SGM
CU 02 del 1/11/2023 1DF, 1DM, SGF, SGM
CU 01 del 25/10/2023 1DF, SGF, SGM

dal Regolamento Giurisdizionale
Art. 112 – Sospensione a tempo determinato
1. La sospensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione. ES: il comunicato è affisso il mercoledì, le squalifiche e le sospensioni si scontano dal giovedì.

Art. 110 – Multa [per il pagamento delle sanzioni pecuniarie effettuare esclusivamente bonifico]
1. La somma da pagare a titolo di multa, deve essere versata alla FIPAV entro quindici giorni dala data di pubblicazione della decisione.

2. Se l’associato non effettua il versamento entro tale termine, la FIPAV dispone che la somma dovuta a titolo di multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, sia recuperata mediante prelievo dal deposito cauzionale, nei campionati in cui tale deposito è previsto.
3. Nei campionati in cui il deposito cauzionale non è previsto ovvero nel caso in cui il deposito cauzionale previsto si sia esaurito e non sia stato reintegrato, l’organismo cui compete l’organizzazione del campionato dispone che l’associato inadempiente al versamento della multa nel termine di cui al comma 1 non partecipi alla gara successiva alla scadenza del termine a meno che il versamento della multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, non venga effettuato prima della gara stessa.