STAGIONE SPORTIVA 2024/2025
I provvedimenti disciplinari sono affissi all’albo il mercoledì dopo le ore 20.00.
Gli effetti delle decisioni decorrono dal giorno successivo.
CU 05 | del 20/11/2024 | 1DF, 1DM, SGF, SGM |
CU 04 | del 13/11/2024 | 1DF, 1DM, SGF, SGM |
CU 03 | del 06/11/2024 | 1DF, 1DM, SGF, SGM |
CU 02 | del 30/10/2024 | 1DF, 1DM, SGF, SGM |
CU 01 | del 23/10/2024 | 1DF, 1DM, SGF, SGM |
dal Regolamento Giurisdizionale
Art. 112 – Sospensione a tempo determinato
1. La sospensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione. ES: il comunicato è affisso il mercoledì, le squalifiche e le sospensioni si scontano dal giovedì.
Art. 110 – Multa – [per il pagamento delle sanzioni pecuniarie effettuare esclusivamente bonifico]
1. La somma da pagare a titolo di multa, deve essere versata alla FIPAV entro quindici giorni dala data di pubblicazione della decisione.
2. Se l’associato non effettua il versamento entro tale termine, la FIPAV dispone che la somma dovuta a titolo di multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, sia recuperata mediante prelievo dal deposito cauzionale, nei campionati in cui tale deposito è previsto.
3. Nei campionati in cui il deposito cauzionale non è previsto ovvero nel caso in cui il deposito cauzionale previsto si sia esaurito e non sia stato reintegrato, l’organismo cui compete l’organizzazione del campionato dispone che l’associato inadempiente al versamento della multa nel termine di cui
al comma 1 non partecipi alla gara successiva alla scadenza del termine a meno che il versamento della multa, maggiorata di un importo pari alla sua metà, non venga effettuato prima della gara stessa.